Mutui: la pattuizione di interessi moratori che ecceda la soglia usura è nulla

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 27442 del 30 ottobre 2018 ha stabilito il principio di diritto che prevede quanto segue:

è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della Legge 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali.

La Pronuncia in parola ha specificato che non esistono due soglie usura differenti, una per gli interessi corrispettivi ed una per quelli moratori. Pertanto, l’unico limite con cui relazionarsi raffrontando gli interessi pattuiti, siano essi corrispettivi o moratori, è esclusivamente quello previsto dalla Legge 108/1996.

Prosegue il collegio rappresentando che le conseguenze dello sforamento della soglia usura al momento della pattuizione degli interessi moratori comportano la nullità degli stessi.

Tuttavia, la Corte non si spinge a sostenere l’automatica caducazione di tutti gli interessi previsti dal contratto in applicazione dell’art. 1815 co. 2 cod. civ., bensì, rilevata la nullità della clausola in parola, ritiene che si dovranno “attribuire, secondo le norme generali, al danneggiato gli interessi al tasso legale”.