L’inadempimento del fornitore della merce comporta la risoluzione del contratto di finanziamento collegato ed il conseguente venir meno, in capo al consumatore, della relativa obbligazione di pagamento con il diritto a vedersi rimborsate le rate già versate.
Tale previsione è contenuta nell’art. 125 quinquies del Dlgs. 385/1993 così come modificato dal Dlgs. N. 141/2010 che così recita: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia’ pagate, nonche’ ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato gia’ versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.”
La Suprema Corte ha, in merito, reiteratamente, statuito che “tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, un collegamento negoziale di fonte legale”, cui consegue che il consumatore non è obbligato a restituire il finanziamento ottenuto per l’acquisto di un bene mai consegnato giacché le sorti del contratto di vendita si ripercuotono, necessariamente, su quelle del finanziamento stesso (così ex multis Cassazione civile, sez. III, sentenza 27/09/2016 n. 19000).
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