L’ Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Torino, con decisione in data 27/9/2018, ha ritenuto suscettibile di disapplicazione la clausola del contratto di mutuo fondiario che prevede, in caso di estinzione anticipata, la conversione dell’importo capitale residuo in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionalmente fissato in sede contrattuale e la successiva riconversione in euro al cambio rilevato il giorno del rimborso.
Il Collegio ha sottolineato, in sede di motivazione, come tale clausola esponga il mutuatario alla doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, senza, peraltro, rappresentare in modo chiaro ed agevolmente comprensibile il criterio di calcolo.